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ll Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato a seguito dell’art. 3 della Legge Regionale n. 17 del 29 settembre 2003, e approvato con D.G.R. VIII/1526 del 22.12.05, pubblicato sul BURL n. 3 - 2° supplemento straordinario del 17 gennaio 2006, si è posto una serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la rimozione dell’amianto dal territorio regionale.
Per il raggiungimento della completa eliminazione dell'amianto, sono stati previsti interventi preliminari, tra cui il censimento di tutte le strutture ed edifici che possono ancora oggi contenere amianto:
manufatti contenenti amianto in matrice friabile, materiali contenenti amianto in matrice compatta, eternit, canne fumarie, pannelli di controsoffittatura, ferodi degli impianti ascensori, tubazioni, cassoni per l'acqua, lastre piane, linoleum, fioriere da esterno, guarnizione delle caldaie.
Fondamentale sarà monitorare nel tempo il loro stato di conservazione ed arrivare alla loro completa rimozione e smaltimento.
Per questo la Regione Lombardia ha previsto che il censimento avvenga attraverso l'autonotifica da parte dei proprietari delle strutture e dei luoghi che lo contengono, mediante la predisposizione del modulo NA1.
La mancata comunicazione all’ASL espone il soggetto obbligato (il proprietario) al pagamento di una sanzione amministrativa che va dai 100,00 € ai 1.500,00 €. L’obbligo non si riferisce alle sole imprese ma a tutti i soggetti responsabili (proprietari) dei manufatti contenenti amianto.
Le sanzioni riguardano solo il mancato invio della comunicazione all’ASL e pertanto non sono sanzionabili comunicazioni effettuate in ritardo (cioè dopo il 30 gennaio 2013). Se non siete ancora in regola, non aspettate oltre.